La massima
La Cassazione Civile, Sezione Lavoro, con ordinanza 3 aprile 2026, n. 8402, ha stabilito che la disciplina di cui all’art. 2103, c.c., come modificato dall’art. 3, D.Lgs. n. 81/2015, secondo la quale accordi individuali di modifica delle mansioni, del livello di inquadramento o della retribuzione possono essere stipulati, a pena di nullità, alle condizioni da esso previste e nelle sedi di cui all’art. 2113, c.c., si applica a tutte le ipotesi di accordo per la riduzione della retribuzione, anche se non ricorre un mutamento di mansioni o di livello di inquadramento.
Il caso
La controversia trae origine da un accordo sottoscritto tra un dirigente e la società datrice nel 2013, al di fuori delle sedi protette, che prevedeva una riduzione temporanea della retribuzione per esigenze aziendali, ma che era stato di fatto prorogato negli anni, situazione rispetto alla quale la Corte d’Appello aveva dichiarato la nullità dell’accordo, riconoscendo le differenze retributive maturate; la Cassazione, pur non definendo nel merito la vicenda, coglie l’occasione per ricostruire il quadro normativo e giurisprudenziale applicabile, distinguendo tra disciplina ante e post riforma dell’art. 2103, c.c. Il primo profilo chiarito riguarda la natura del principio di irriducibilità della retribuzione, che, nella versione antecedente al D.Lgs. n. 81/2015, era strettamente collegato al divieto di demansionamento e alla tutela della professionalità, impedendo in via generale la riduzione della retribuzione pattuita anche in presenza di accordi tra le parti, salvo limitate eccezioni relative a componenti accessorie legate a particolari modalità della prestazione; con la riforma del 2015, invece, il legislatore ha introdotto un modello più flessibile, consentendo accordi individuali modificativi anche della retribuzione, purché stipulati in sede protetta e nel rispetto delle condizioni previste dalla legge, con la conseguenza che la tutela della retribuzione assume una dimensione autonoma rispetto al mutamento delle mansioni.
I Supremi giudici valorizzano tale evoluzione interpretativa, affermando che nel sistema vigente la riduzione della retribuzione è ammissibile solo se vengono rispettate le garanzie procedurali previste dall’art. 2103, c.c., in particolare la stipula in sedi protette o davanti alle commissioni di certificazione, con assistenza del lavoratore, mentre ogni accordo concluso al di fuori di tali contesti deve considerarsi nullo, indipendentemente dalla circostanza che le mansioni restino invariate. Tale principio assume rilievo generale, configurandosi come limite all’autonomia privata e come presidio contro possibili abusi derivanti dall’asimmetria di potere tra datore e lavoratore, anche alla luce del bilanciamento tra libertà d’impresa e tutela del lavoro sancito dagli artt. 36 e 41, Cost.
Sotto il profilo applicativo, la Cassazione evidenzia, inoltre, che la corretta qualificazione temporale della disciplina è decisiva, poiché gli accordi stipulati prima della riforma devono essere valutati secondo il regime previgente, più restrittivo, mentre quelli successivi possono trovare legittimazione solo se conformi ai requisiti formali e sostanziali introdotti dal nuovo comma 6 dell’art. 2103, c.c., con conseguente rischio di nullità per gli accordi informali o non assistiti.
Nel caso di specie, gli Ermellini rilevano un errore della Corte territoriale, che ha applicato la disciplina post riforma a una fattispecie in parte soggetta alla normativa precedente: per questa ragione, viene disposta la cassazione con rinvio per nuovo esame.
La massima è a cura dello Studio Ichino-Brugnatelli
