La massima
La Cassazione Civile, Sezione Lavoro, con ordinanza 26 febbraio 2026, n. 4328, ha deciso che, in caso di accertata illegittimità dell’appalto con riconoscimento del rapporto di lavoro alle dipendenze dell’utilizzatore, il lavoratore ha diritto ai ticket restaurant previsti dalla regolamentazione aziendale per il personale full time, ove risulti, sulla base delle buste paga prodotte e in difetto di specifica contestazione datoriale, l’effettiva prestazione lavorativa per i giorni rivendicati e l’osservanza di un orario comprensivo della pausa pranzo. Ne consegue che, a fronte dell’accertamento delle giornate di effettivo servizio rese in regime di full time, il datore di lavoro è tenuto alla corresponsione del valore nominale dei buoni pasto maturati nel periodo oggetto di causa.
Il caso
La Corte di Cassazione ha esaminato il ricorso proposto da una banca contro la decisione della Corte d’Appello di Roma, che, in parziale riforma della sentenza di primo grado, aveva condannato la banca al pagamento in favore di un lavoratore della somma di 25.593,90 euro a titolo di ticket restaurant maturati nel periodo compreso tra il 1° settembre 2000 e il 20 luglio 2017, periodo durante il quale era stata accertata, in un precedente giudizio, l’illegittimità dell’appalto cui il lavoratore era stato assegnato.
La Corte territoriale aveva fondato la propria decisione sul rilievo che il lavoratore aveva adeguatamente allegato e documentato le proprie pretese mediante il deposito delle buste paga, dalle quali risultavano i giorni di effettiva presenza e l’orario full time osservato senza interruzioni per l’intero periodo considerato, mentre la banca non aveva specificamente contestato tali allegazioni.
Da tali elementi la Corte d’Appello aveva desunto che, essendo stati accertati 4.826 giorni di effettivo servizio e la presenza di un orario che prevedeva la pausa pranzo, spettasse al lavoratore il valore dei buoni pasto, in quanto previsti dalla regolamentazione aziendale per il personale full time.
La banca ha proposto ricorso per cassazione articolato in 2 motivi principali:
- erronea applicazione del principio di non contestazione di cui all’articolo 115, c.p.c., in quanto le deduzioni del lavoratore sarebbero state generiche e non adeguatamente provate, contestando anche la rilevanza probatoria delle buste paga emesse da soggetti terzi, quali le società appaltatrici;
- falsa applicazione dell’articolo 51, TUIR, sostenendo che i ticket restaurant non avrebbero natura retributiva e richiamando una presunta giurisprudenza consolidata della Corte di Cassazione in tal senso.
Entrambi i motivi sono stati ritenuti infondati dai Supremi giudici, che hanno quindi rigettato il ricorso, confermando integralmente la decisione della Corte d’Appello.
In relazione al primo motivo, gli Ernellini hanno ribadito che, nel sistema vigente, la mancata contestazione specifica dei fatti allegati dalla controparte comporta l’esonero dall’onere della prova, e che spetta al giudice di merito valutare se vi sia stata o meno una contestazione idonea, trattandosi di un apprezzamento di fatto sindacabile in sede di legittimità solo in presenza di vizi motivazionali gravi, quali la totale assenza o l’illogicità manifesta della motivazione, circostanze non riscontrate nel caso di specie. Pertanto, la valutazione della Corte d’Appello sulla mancata contestazione della banca e la conseguente rilevanza delle buste paga è stata ritenuta corretta e insindacabile.
Quanto al secondo motivo, la Suprema Corte ha ritenuto la censura era inammissibile o comunque infondata, poiché la banca non aveva indicato specificamente in quale parte della sentenza impugnata fosse stata affermata la natura retributiva dei ticket restaurant, né aveva dimostrato di aver sollevato tempestivamente la questione nel corso del giudizio di merito. Inoltre, al di là della qualificazione giuridica dei buoni pasto, la decisione impugnata si fondava su un accertamento fattuale relativo alla prestazione lavorativa del dipendente, il quale aveva effettivamente svolto servizio continuativo per migliaia di giornate con orario full time comprensivo della pausa pranzo, circostanza che giustificava il riconoscimento dei ticket secondo la disciplina aziendale. La Cassazione ha ribadito, inoltre, che le valutazioni relative alla concreta modalità della prestazione lavorativa e alla sussistenza dei presupposti per l’attribuzione di benefici accessori rientrano nella competenza del giudice di merito e non possono essere riesaminate in sede di legittimità, se adeguatamente motivate.
La Corte di Cassazione, quindi, ha respinto il ricorso della banca, confermando il diritto del lavoratore a percepire i ticket restaurant per il periodo considerato.
La massima è a cura dello Studio Ichino-Brugnatelli
