Un Fondo che si interroga sulla propria natura
Il Fondo di Tesoreria, istituito presso l’INPS, si configura quale meccanismo di gestione pubblica delle quote di TFR, maturate dai lavoratori dipendenti di datori di lavoro che soddisfano un determinato requisito occupazionale. Introdotto dalla Legge Finanziaria del 2007, Legge n. 296/2006, il Fondo fruisce di una recente opera di reviviscenza, offerta dalle previsioni della Legge di Bilancio per il 2026.
L’occasione, quindi, pare propizia per ripercorrere gli aspetti critici della disciplina, i nodi ancora permanenti in una gestione che, a distanza di 20 anni dalla sua istituzione, insistono e ostacolano l’ordinaria attività delle aziende coinvolte.
In primis, vale la pena ricordare come, nonostante il TFR in maturazione venga destinato all’Istituto previdenziale, tramite una fictio detentiva che andrà comunque a liberare le risorse al momento della cessazione del dipendente, il vero destinatario dell’intera partita dei versamenti risulta essere la Tesoreria dello Stato. Come previsto dalla sua legge costitutiva del 27 dicembre 2006, quanto viene versato all’INPS rappresenta una vera e propria entrata di conto economico, utile dunque alla riduzione del deficit pubblico, andando indistintamente a finanziare la spesa pubblica.
Conseguentemente, non essendo previsto uno specifico vincolo di destinazione, l’accantonamento presso il Fondo di Tesoreria finisce per finanziare indifferentemente ogni tipo di spesa pubblica, come ad esempio: aziende in difficoltà, investimenti in aziende statali, deficit pubblici di più diversa entità, ecc. L’assenza di vincoli precisi di destinazione depone, quindi, a sfavore dell’identificazione dei versamenti con l’originaria natura di accantonamento retributivo del titolo.
Tale assunto offre l’occasione per penetrare in un ulteriore aspetto singolare, derivato proprio dalla particolare contemporanea sussistenza di interessi divergenti:
- retributivi (del dipendente);
- previdenziali (dell’ente);
- di spesa (dello Stato).
Questa condizione ha offerto un’importante arma all’ente previdenziale, rappresentata dalla possibilità di esercitare il recupero coattivo innescabile tramite gli atti esecutivi di addebito, altrimenti precluso con quanto ne conseguirebbe in termini di tempi e costi dovuti per la soddisfazione del credito.
Il tema della vera natura delle somme versate al Fondo di Tesoreria ha, quindi, innescato un vivace e controverso dibattito giurisprudenziale, con rilevanti ricadute applicative a seconda dell’opzione interpretativa accolta.
In merito, l’INPS si era prodigato fin dall’origine nel chiarire la propria posizione in modo netto, tramite la circolare n. 70/2007, attraverso la quale aveva precisato come le somme versate al Fondo di Tesoreria non dovessero essere considerate quali retribuzione, ma, al contrario, assumessero la natura giuridica di un contributo previdenziale (messaggio INPS n. 413/2020).
Trattasi di un orientamento sostenuto in un primo momento da diverse sentenze, sia di merito che di legittimità (ex plurimis, Cass. n. 25035/2023); del resto, la stessa Legge istitutiva del Fondo di Tesoreria (art. 1, comma 756, Legge n. 296/2006) lo definisce più volte con l’epiteto di “contributo”, sottoponendolo alle ordinarie regole previdenziali.
Nel tempo si è poi sviluppato un ulteriore orientamento (Cass. n. 10082/2025), secondo il quale il TFR versato al Fondo di Tesoreria conserverebbe la propria natura di retribuzione differita, trattandosi, quindi, di credito del lavoratore che diventa esigibile al momento della cessazione del rapporto di lavoro e il cui effettivo debitore è rappresentato dal datore di lavoro.
Al fine di dirimere il contrasto in via definitiva, la Corte di Cassazione, tramite l’ordinanza interlocutoria n. 25175/2025, ha rimesso la decisione alle Sezioni Unite, ex art. 374, comma 2, c.p.c., rimarcando la questione interpretativa e i diversi effetti in numerosi ambiti applicativi. Tale rinvio, a parere di chi scrive, rischia di generare più dubbi che certezze.
Il problema della natura del Fondo, infatti, risulta già risolto in fase di legittimità, grazie a passaggi giurisprudenziali chiari, culminati nella Cass. n. 10082/2025, ove viene riportato il piano della questione sull’immutabilità del credito maturato dal lavoratore, propendendo, altresì, per riconoscere comunque la natura previdenziale, confinata, però, al mero rapporto tra azienda e Fondo.
La citazione chiave è al rapporto trilaterale già proposto in funzione nomofilattica da Cass. n. 22131/2022 e n. 16928/2024, ove troviamo contemporaneamente presenti i rapporti:
- previdenziale, tra azienda e Fondo di Tesoreria;
- retributivo, tra azienda e lavoratore;
- di garanzia tra Fondo e lavoratore, nel rispetto dell’automaticità delle prestazioni, ex art 2116, comma 1, c.c.
La simbiosi tra questi 3 rapporti è presidiata dalla fonte primaria, mentre la patologia degli stessi, certificano i giudici della Suprema Corte, non muta il titolo di credito.
La soluzione, di fatto, è già scritta; pertanto, sarà interessante capire se la posizione delle SS.UU. fungerà da consolidamento di quanto già noto oppure se intenderà stravolgere il corso dei prossimi eventi interessanti il Fondo.
Lo strano caso degli anticipi
Considerato come la Legge di Bilancio per il 2026 abbia offerto un indirizzo preciso verso la totale destinazione del TFR al Fondo di Tesoreria (si veda anche P. Bernardi Locatelli, Versamento al Fondo di Tesoreria: imprese soggette e computo degli addetti, pubblicato il 10 aprile 2026), pare, infatti, che il requisito occupazionale progressivamente decrescente nei prossimi anni possa ulteriormente ridursi con successivi provvedimenti, sarà interessante capire come potrebbe cambiare definitivamente la disponibilità del titolo per i lavoratori interessati.
Il Fondo di Tesoreria provvede all’erogazione del TFR, nonché delle relative anticipazioni, secondo le modalità stabilite dall’art. 2120, c.c. Proprio in merito alle anticipazioni, l’INPS ha inizialmente espresso dubbi interpretativi riferiti all’ultimo comma del disposto citato, concentrandosi sugli anticipi secondo una regola condivisibile dell’esaurimento, ove esistente, del Fondo accantonato presso l’azienda, criterio quindi cronologico, per andare successivamente ad attingere a quanto accantonato al Tesoreria, ma esclusivamente nei limiti e per i motivi individuati dai commi 6 e 7:
«Il prestatore di lavoro, con almeno otto anni di servizio presso lo stesso datore di lavoro, può chiedere, in costanza di rapporto di lavoro, una anticipazione non superiore al 70 per cento sul trattamento cui avrebbe diritto nel caso di cessazione del rapporto alla data della richiesta.
Le richieste sono soddisfatte annualmente entro i limiti del 10 per cento degli aventi titolo, di cui al precedente comma, e comunque del 4 per cento del numero totale dei dipendenti.
La richiesta deve essere giustificata dalla necessità di:
a) eventuali spese sanitarie per terapie o interventi straordinari riconosciuti dalle competenti strutture pubbliche;
b) acquisto della prima casa di abitazione per sé o per i figli, documentato con atto notarile.
L’anticipazione può essere ottenuta una sola volta nel corso del rapporto di lavoro e viene detratta, a tutti gli effetti, dal trattamento di fine rapporto…».
A dirimere la questione il messaggio INPS n. 17020/2012, documento di indirizzo al quale i funzionari dell’ente devono attenersi, chiarisce come si possano applicare i criteri di legge tutti per concedere l’anticipo, e quindi il conguaglio presso il Tesoreria, al fine di non creare alcun pregiudizio al lavoratore stesso, detentore a pieno titolo del potere di disporre della propria quota di TFR maturato secondo le previsioni del codice civile. Ne deriva quindi, senza dubbio alcuno, la possibilità di ottenere anticipi anche in caso di motivazioni e tempi liberamente stabiliti dalle parti, come previsto dall’ultimo comma dell’art 2120, c.c.
Nonostante la ricostruzione di cui sopra, l’ente ritiene di poter negare la piena disposizione del titolo in caso di ricorso alla previdenza complementare. In merito alle quote in maturazione, nulla quaestio, tanto che proprio l’anno in corso vedrà un potenziale incremento del ricorso al secondo pilastro previdenziale, se non altro a causa del silenzio assenso in tempi ridotti. Il problema, però, si insinua nei casi ove il lavoratore intenda, una volta aderito al Fondo di previdenza, conferire anche la quota pregressa maturata presso l’azienda o versata presso il Fondo di Tesoreria.
Il primo istituto a occuparsi della possibilità di trasferire alle forme di previdenza complementare il TFR pregresso accantonato in azienda prima del 2007 è stata l’Agenzia delle Entrate, la quale, con la circolare n. 70/E/2007, ha analizzato tale ipotesi ai fini della tassazione delle somme, specificando che il trasferimento al Fondo – sia del TFR maturato che di quello maturando – non costituisce un’anticipazione e, pertanto, non assume rilevanza fiscale al momento del trasferimento, bensì al momento dell’erogazione della prestazione pensionistica.
Successivamente, la Legge n. 244/2007 ha introdotto il comma 7-bis all’art. 23, D.Lgs. n. 252/2005, legittimando tale possibilità e prevedendo che, nel caso di conferimento alla forma pensionistica complementare di quote di TFR maturate entro il 31 dicembre 2006, resti ferma l’applicazione delle disposizioni del comma 5 e che tali somme concorrano a incrementare convenzionalmente la posizione individuale in corrispondenza dei periodi di formazione del TFR conferito.
È, infine, intervenuta la COVIP, inizialmente con una circolare del 2009, trattando la situazione della libera trasferibilità di stock di TFR pregresso accantonato prima del 2007 in un Fondo il cui statuto non prevedesse esplicitamente tale modalità di finanziamento, legittimandolo in presenza di un accordo tra il datore di lavoro e il lavoratore. Il medesimo Istituto è nuovamente intervenuto sul tema nel 2014, trattando in tal caso la possibilità di destinare a previdenza complementare quote di TFR pregresso accantonate dopo il 31 dicembre 2016. Al riguardo, la Commissione ha ritenuto che nulla osti a estendere la possibilità di trasferimento del TFR accumulato dopo il 2006, all’unica condizione che la devoluzione avvenga in presenza di un accordo tra le parti.
Per converso, lapidario il messaggio INPS n. 413/2020, che nega la portabilità delle quote versate dal datore di lavoro al Fondo, in quanto queste conserverebbero natura previdenziale, rendendosi quindi indisponibili. Ovviamente, tale messaggio rivede la posizione che il medesimo ente ha assunto con il precedente messaggio del 2012 sopra citato, posto che non è tanto il motivo della disposizione che viene contestato, piuttosto la natura delle quote di cui disporre.
Inutile dire come detta presa di posizione INPS, a parere di chi scrive priva di sostegno giuridico, oltre che vessatoria nei confronti dei diritti del dipendente, ignori il tema del rapporto tripartito illustrata in questo testo, oltre a rischiare di vedersi censurata in caso di pronuncia conforme da parte delle SS.UU.
Conguaglio e incapienza, tutto o nulla
Ulteriore aspetto degno di nota nei casi di liquidazione di un TFR detenuto dal Tesoreria riguarda l’ipotesi di incapienza del conguaglio utile a recuperare le somme da versare al dipendente. Il sistema del conguaglio, così come illustrato dalla Legge istitutiva n. 206/2006 e tecnicamente applicato tramite i documenti di prassi INPS, risulta possibile solamente quando il potenziale versamento mensile dei contributi superi, o quantomeno pareggi, la quota di TFR da recuperare presso l’Istituto. Una forma di compensazione debito-credito che non ammette risultati parziali a favore dell’azienda, bensì solamente a favore dell’Istituto.
Detta previsione comporta che, in caso di mera incapienza parziale, così come chiaramente totale, non possa esercitarsi alcun conguaglio, obbligando l’erogazione diretta da parte dell’INPS al dipendente.
La posizione INPS pare chiara al messaggio n. 3025/2019, punto 4:
«A tal proposito, appare utile ribadire che la capienza ai fini dell’anticipazione e del successivo conguaglio da parte dell’azienda deve sussistere integralmente nella denuncia contributiva del mese di erogazione della prestazione. Pertanto, solo nella denuncia mensile riferita al mese di erogazione del TFR le aziende possono, secondo i criteri già noti, conguagliare le quote di TFR corrispondenti ai versamenti al Fondo di Tesoreria, a valere sui contributi dovuti. Qualora l’importo totale delle prestazioni di competenza del Fondo di Tesoreria che l’azienda è tenuta ad erogare nel mese – siano esse a titolo di prestazione finale ovvero di anticipazione – ecceda l’ammontare dei contributi complessivamente dovuti con la denuncia del mese di erogazione, il datore di lavoro è invece tenuto a comunicare immediatamente al Fondo l’incapienza prodottasi e il Fondo medesimo provvederà, entro trenta giorni, ad erogare direttamente al lavoratore l’importo della prestazione per la quota di propria spettanza».
Qualora l’importo totale delle prestazioni di competenza del Fondo che l’azienda è chiamata a erogare al lavoratore – ancorché quale prestazione finale ovvero anticipazione – ecceda l’ammontare dei contributi complessivamente dovuti al Fondo e agli enti previdenziali, il datore di lavoro corrisponderà quanto dovuto nei limiti della propria capacità finanziaria, comunicando contestualmente l’incapienza – totale o parziale – al Fondo stesso, affinché questo, entro 30 giorni, possa provvedere all’erogazione dell’intera quota a suo carico (circolare INPS n. 70/2007).
Operazioni societarie
Per quanto attiene i lavoratori coinvolti in operazioni societarie, l’Istituto ha fornito indicazioni sia nella circolare n. 70/2007 sia, più recentemente, nella circolare n. 12/2026. In primo luogo, è opportuno richiamare quanto previsto dall’art. 2112, c.c.: in caso di procedure che integrino la fattispecie di trasferimento d’azienda, il rapporto di lavoro prosegue senza soluzione di continuità con il cessionario, il quale subentra in tutti i diritti e obblighi del datore di lavoro cedente.
Ne consegue che, alla cessazione del rapporto di lavoro trasferito, il nuovo datore di lavoro sarà tenuto a liquidare al lavoratore l’intero TFR, comprensivo del trattamento trasferito dalla cedente, di quello eventualmente già versato al Fondo di Tesoreria dalla stessa, nonché della quota maturata sotto la propria responsabilità. In particolare, le quote di TFR già maturate e versate al Fondo rimangono acquisite al medesimo e non sono trasferite materialmente al nuovo datore di lavoro: il lavoratore mantiene pienamente il diritto alla prestazione, che verrà erogata secondo le regole del Fondo di Tesoreria.
Per quanto riguarda le quote di TFR maturande successivamente al trasferimento, l’obbligo contributivo segue il principio di continuità con il datore di lavoro obbligato. Se il personale transita alle dipendenze di un datore di lavoro soggetto all’obbligo di versamento al Fondo, quest’ultimo dovrà effettuare i versamenti a partire dal periodo di paga in corso alla data di acquisizione. Viceversa, se il personale proveniente da un datore di lavoro già obbligato al versamento passa a un datore di lavoro non soggetto a tale obbligo, quest’ultimo sarà tenuto a versare il contributo solo per i lavoratori acquisiti e limitatamente al periodo successivo al trasferimento.
Il sistema che vorrei
In conclusione, fintanto che la natura del Fondo permarrà ibrida, sarà complesso garantire la certezza del suo funzionamento, pertanto, più che l’attesa della pronuncia della Suprema Corte a Sezioni Unite, che non è detto offra con certezza una completa analisi tecnica della questione considerata la competenza tipica del terzo grado di giudizio, sarebbe utile ottenere una norma definitiva di raccordo tra il sistema previdenziale di accantonamento e quello retributivo, in modo da non snaturare un titolo che per il dipendente è storicamente destinato a un’unica Tesoreria, la propria.
