La Cassazione Civile, Sezione Lavoro, con ordinanza 11 febbraio 2025, n. 3488, ha cassato con rinvio la sentenza d’appello che nega il danno morale per la discriminazione al lavoratore, in quanto non ha considerato:
– la disciplina specifica dettata dall’articolo 28, D.Lgs. 150/2011, che fa espresso riferimento al danno non patrimoniale;
– la risarcibilità di detto danno, da liquidare in via equitativa, nei casi in cui venga in rilievo la lesione di diritti costituzionalmente garantiti;
– il carattere anche dissuasivo di detto risarcimento, da riconoscere al fine di garantire l’effettività dei diritti riconosciuti dall’ordinamento eurounitario;
– la possibilità che il danno, seppure non in re ipsa, venga provato ricorrendo al ragionamento presuntivo, valorizzando la maggiore o minore gravità dell’atto discriminatorio e le ragioni che l’hanno determinato.
Discriminazione accertata anche in via presuntiva: liquidazione del danno morale
di Redazione
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