Controlli difensivi: inutilizzabili le telefonate dei dipendenti acquisite in violazione dell’art. 4, St. Lav.

La massima

La Cassazione Civile, Sezione Lavoro, con ordinanza 29 marzo 2026, n. 7514, ha ritenuto che, ai fini disciplinari, sono inutilizzabili le registrazioni di telefonate effettuate dai dipendenti mediante strumenti aziendali qualora siano acquisite dal datore di lavoro in violazione dell’art. 4, St. Lav., ossia in assenza delle prescritte garanzie e senza che ricorra un controllo difensivo in senso stretto fondato su un concreto e circoscritto sospetto di illecito. In particolare, non possono essere utilizzati dati raccolti in via generalizzata o riferiti a un periodo antecedente all’insorgenza del sospetto, non essendo consentita una legittimazione retroattiva del controllo, con conseguente inidoneità delle registrazioni a fondare pretese risarcitorie per asserite violazioni dell’obbligo di fedeltà dei lavoratori.

Il caso

La Corte di Cassazione si pronuncia sull’utilizzabilità delle prove acquisite mediante strumenti aziendali e sui limiti imposti dall’art. 4, St. Lav.

La vicenda esaminata ha origine dal ricorso proposto da una società che chiedeva il risarcimento dei danni asseritamente subiti a causa di comportamenti dei propri dipendenti ritenuti lesivi dell’obbligo di fedeltà e tali da arrecare discredito nei confronti di un cliente rilevante. Sia il Tribunale sia la Corte d’Appello avevano rigettato la domanda per carenza di prova, escludendo in particolare l’utilizzabilità delle registrazioni telefoniche effettuate su disposizione aziendale, in quanto acquisite in violazione della disciplina sui controlli a distanza.

Anche la Suprema Corte conferma tale impostazione, ribadendo un orientamento consolidato secondo cui le risultanze derivanti da controlli effettuati in violazione dell’art. 4, St. Lav., non possono essere utilizzate a fini disciplinari o risarcitori, neppure quando si tratti di dati già nella disponibilità del datore di lavoro, ma acquisiti senza il rispetto delle garanzie procedurali previste. I Supremi giudici richiamano la distinzione tra:

  • controlli difensivi in senso lato, che riguardano l’attività lavorativa e devono rispettare integralmente la normativa statutaria;
  • controlli difensivi in senso stretto, diretti ad accertare specifiche condotte illecite di singoli lavoratori sulla base di un fondato sospetto.

Solo questi ultimi possono essere sottratti all’ambito applicativo dell’art. 4, ma a condizioni rigorose, tra cui la natura mirata dell’accertamento e la sua collocazione temporale successiva all’insorgere del sospetto. La Corte sottolinea, infatti, che il datore di lavoro può legittimamente raccogliere dati e informazioni solo a partire dal momento in cui emergono elementi concreti idonei a far presumere un illecito, dovendo dimostrare che i dati utilizzati siano stati acquisiti successivamente a tale momento; diversamente, si determinerebbe un’illegittima estensione retroattiva dei poteri di controllo, in contrasto sia con lo Statuto dei lavoratori sia con la normativa in materia di protezione dei dati personali. Nel caso di specie, è stato accertato che le registrazioni telefoniche poste a fondamento dell’azione risarcitoria si riferivano a un periodo antecedente al sorgere del sospetto, rendendole quindi inutilizzabili, a prescindere dal fatto che fossero state materialmente estratte dai sistemi aziendali solo in un momento successivo o dopo la cessazione del rapporto di lavoro, non essendo possibile sanare ex post l’illiceità originaria del trattamento dei dati.

La pronuncia affronta anche ulteriori motivi di ricorso relativi alla valutazione delle prove e all’asserita omessa considerazione di elementi istruttori, ribadendo principi consolidati in tema di sindacato di legittimità: la mancata ammissione o valutazione di prove è censurabile in Cassazione solo se determina l’omissione di motivazione su un fatto decisivo, tale che, se esaminato, avrebbe condotto con certezza a una decisione diversa; inoltre, compete esclusivamente al giudice di merito individuare le fonti del proprio convincimento e valutare l’attendibilità e la rilevanza delle prove, senza che ciò possa essere rivalutato in sede di legittimità al di fuori dei limiti stringenti dell’art. 360, c.p.c.

La Corte di Cassazione, pertanto, rigetta integralmente il ricorso, confermando l’orientamento restrittivo in materia di utilizzo dei dati raccolti tramite strumenti tecnologici.

La massima è a cura dello Studio Ichino-Brugnatelli

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