La Cassazione Civile, Sezione Lavoro, 2 ottobre 2025 n. 26612, ha ritenuto che la contestazione della titolarità attiva del rapporto controverso non è un’eccezione, ma una mera difesa, sicché il convenuto non ha onere alcuno di provarne la fondatezza; è, invece, onere dell’attore, in base alla ripartizione fissata dall’art. 2697, c.c., dimostrare gli elementi costitutivi del diritto azionato, vale a dire l’esserne titolare. Ne consegue che le contestazioni, da parte del convenuto, della titolarità del rapporto controverso dedotta dall’attore sono proponibili in ogni fase del giudizio, senza che l’eventuale contumacia o la tardiva costituzione assuma valore di non contestazione o alteri la ripartizione degli oneri probatori.
Contestazioni della titolarità del rapporto controverso proponibili in ogni fase del giudizio
di Redazione
Potrebbe interessarti anche...
Area lavoro
Articoli del giorno
Corsi in evidenza
Il seminario analizza il quadro normativo e operativo della previdenza complementare, in relazione alle novità che decorrono dal 1° luglio 2026. 25 giugno 2026
Il master, dopo aver ripercorso i principi generali della riforma dello sport, analizza le specificità dei rapporti di lavoro sportivo e nel terzo settore. A partire dal 24 giugno
Nel Oneday master saranno analizzati utilizzo e limiti di contratto a termine, somministrazione e staff leasing. 17 giugno 2026
