Codatorialità e rapporti di credito-debito retributivo

La Cassazione Civile, Sezione Lavoro, 23 giugno 2025, n. 16839, ha stabilito che per la configurazione di codatorialità sono necessarie le 2 concorrenti condizioni dell’esercizio contemporaneo dei poteri datoriali da parte di più soggetti e dello svolgimento della prestazione lavorativa nell’interesse condiviso di soggetti tra di loro formalmente distinti.

Lo schema plurisoggettivo, che estende la tutela del lavoratore-creditore nei confronti di tutti i soggetti giuridici coinvolti per parte datoriale-debitrice, in termini di responsabilità solidale, non muta la natura delle obbligazioni discendenti dal rapporto di lavoro, ossia, in principalità, il credito-debito retributivo (alla retribuzione unitaria conforme alla qualità e quantità del lavoro prestato e non a più retribuzioni per quanti siano i datori di lavoro formali) e la protezione da licenziamento illegittimo, preceduta dalla necessaria impugnazione nei confronti di tutti i soggetti identificabili come co-datori, e dall’accertamento dell’illegittimità (eventualmente anche per intimazione da parte di soggetto a ciò non legittimato) del recesso (quindi non in termini di sostituzione o cumulo soggettivi delle tutele, in difetto dei suddetti requisiti).

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