Certificati di infortunio sul lavoro e ripresa del lavoro: istruzioni INAIL

L’INAIL, con circolare n. 17 del 29 aprile 2026, ha offerto istruzioni per la gestione della certificazione medica di infortunio sul lavoro e malattia professionale, tenendo conto delle nuove esigenze organizzative derivanti dall’estensione della tutela a nuove categorie di soggetti assicurati, delle modalità di trasmissione telematica della certificazione medica nonché dell’applicabilità di sistemi di sanità digitale agli accertamenti medico-legali.

In caso di infortunio sul lavoro, qualunque medico o struttura sanitaria competente al rilascio che presta la prima assistenza a un lavoratore invia telematicamente all’INAIL il Modello 1SS “certificazione medica di infortunio lavorativo”, con cui attesta lo stato di inabilità temporanea assoluta al lavoro dell’assicurato derivato dall’infortunio lavorativo. La medesima modulistica dev’essere utilizzata anche per inviare le certificazioni mediche successive alla prima, per questo il Modello 1SS prevede diverse opzioni: primo; continuativo; definitivo; riammissione in temporanea. Tale classificazione dei certificati risponde esclusivamente a esigenze di carattere operativo, non incidendo sulla valenza giuridica del singolo certificato, né introducendo obblighi ulteriori rispetto a quelli previsti dalla normativa vigente.

Il certificato deve riportare: la diagnosi; la prognosi di inabilità assoluta al lavoro e il relativo periodo; l’eventuale presunzione di invalidità permanente. Qualora al primo o ai successivi certificati non facciano seguito ulteriori formulazioni prognostiche, l’ultimo giorno di prognosi coincide con l’ultimo giorno di inabilità temporanea assoluta al lavoro. Il lavoratore può riprendere l’attività lavorativa al termine del periodo di prognosi riconosciuto nell’ultimo certificato ricevuto dall’INAIL, senza produrre alcuna ulteriore certificazione medica c.d. “definitiva”. Tuttavia, su richiesta dei lavoratori infortunati in prossimità della scadenza della prognosi, o dello stesso Istituto per accertamenti medico-legali, l’INAIL rilascia il certificato medico-legale (continuativo e/o definitivo), anche con modalità di telemedicina in ambito medico-legale. Pertanto, il certificato constatante la chiusura del periodo di assenza dal lavoro può essere o l’ultimo dei certificati pervenuti all’INAIL o il c.d. “definitivo”, se redatto.

Se non perviene il certificato continuativo alla scadenza della prognosi di inabilità temporanea assoluta, per consentire la tempestiva erogazione delle prestazioni a essa connesse, l’INAIL provvede a definire il periodo di temporanea in procedura entro 15 giorni.

Qualora il lavoratore assente per infortunio intenda riprendere anticipatamente il lavoro rispetto alla prognosi formulata dal medico, può essere riammesso in servizio solo in presenza di un certificato medico, rilasciato da qualunque medico, che modifica la durata della prognosi originariamente indicata.

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