Appalto: costituzionale l’esclusione dalla gara per violazioni di obblighi fiscali oltre 5.000 euro

La Corte Costituzionale, con sentenza n. 138 del 28 luglio 2025, ha dichiarato la non fondatezza della questione di legittimità costituzionale dell’articolo 80, comma 4, secondo periodo, D.Lgs. n. 50/2016 (Codice dei contratti pubblici), ove si prevede che le violazioni definitivamente accertate rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse sono «gravi», e quindi causano l’esclusione dalla partecipazione a una procedura di appalto, se comportano un omesso pagamento superiore all’importo di cui all’art. 48-bis, commi 1 e 2-bis, D.P.R. n. 602/1973, attualmente pari a 5.000 euro.

La Corte ha concluso affermando che spetta al Legislatore, nell’osservanza delle norme dell’Unione Europea, valutare l’opportunità di prevedere una diversa soglia di esclusione per le violazioni fiscali definitivamente accertate. Spetta, altresì, al Legislatore, nella misura in cui ciò corrisponda alle esigenze del buon andamento dell’Amministrazione, considerare la possibilità di non escludere dalla partecipazione alla gara l’operatore economico che abbia commesso una violazione di importo superiore alla soglia di rilevanza, qualora provveda a pagare tempestivamente il debito fiscale rimasto inadempiuto.

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