Abuso del congedo parentale se svolta attività lavorativa diversa

La Cassazione civile, sezione lavoro, 9 settembre 2025 n. 24922, ha stabilito che costituisce legittimo motivo di licenziamento disciplinare l’abuso del congedo parentale quando il lavoratore, anziché dedicarsi alla cura diretta del figlio per cui ha richiesto l’astensione dal lavoro, svolge attività lavorativa diversa, sviando così la finalità dell’istituto che è quella di garantire l’assistenza e il soddisfacimento dei bisogni affettivi della prole.

Il diritto al congedo parentale, pur configurandosi come diritto potestativo, deve essere esercitato in coerenza con la sua ratio, ossia l’assistenza diretta al figlio, mentre l’utilizzo del congedo per finalità diverse costituisce abuso del diritto e viola i doveri di correttezza e buona fede nei confronti del datore di lavoro e dell’ente previdenziale che eroga l’indennità.

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