La massima
La Cassazione Civile, Sezione Lavoro, con ordinanza 8 gennaio 2026, n. 436, ha ritenuto che la validità della clausola che lega la quantificazione del corrispettivo alla durata del rapporto di lavoro, senza la previsione di una somma minima garantita al lavoratore, è suscettibile di valutazione esclusivamente sotto il profilo della non manifesta iniquità e sproporzionatezza del corrispettivo, e non sotto il diverso profilo della determinabilità-determinatezza, essendo quest’ultimo causa distinta di nullità operante su diverso piano.
Nel caso di specie, il datore di lavoro agiva in giudizio per accertare la violazione del patto di non concorrenza ad opera di un suo ex dipendente e richiedere il pagamento della relativa penale.
Il caso
La Suprema Corte esamina il ricorso di un lavoratore contro la decisione della Corte d’Appello di Roma, che lo aveva condannato al pagamento di 78.000 euro a titolo di penale per violazione del patto di non concorrenza stipulato con una Società.
Nonostante l’indeterminatezza dell’oggetto e del corrispettivo, il Tribunale di seconde cure aveva ritenuto comunque valido il patto, in quanto era tangibile l’erogazione al ricorrente, per tutta la durata del rapporto, del compenso annuo di 5.200 euro, suddiviso in 13 mensilità; inoltre, la durata del rapporto, pur non conoscibile a priori, incideva sulla congruità, ma non sulla determinabilità della somma.
Il lavoratore riteneva che l’indeterminatezza derivasse dalla mancanza di un importo minimo garantito e dall’assenza di un corretto bilanciamento tra estensione, durata e compenso previsti dal patto. Tali argomentazioni sono state rigettate dalla Cassazione, perché volte a rimettere in discussione la valutazione svolta dalla Corte d’Appello.
Gli Ermellini, inoltre, hanno respinto anche la contestazione sulla valutazione delle prove testimoniali, perché volta a sollecitare una nuova valutazione del materiale probatorio, operazione preclusa in sede di legittimità.
In proposito, la Suprema Corte ha evidenziato come la violazione degli artt. 115 e 116, c.p.c., possa essere invocata qualora il giudice ritenga provati fatti non allegati, utilizzi prove legali come prove libere o viceversa, o ignori prove decisive senza motivazione, circostanze estranee al caso di specie.
Anche il motivo relativo alla pretesa eccessività della penale contrattuale è stato ritenuto infondato: secondo il ricorrente la Corte territoriale non aveva adeguatamente considerato l’assenza di danno effettivo per il datore; la Cassazione ha ritenuto, al contrario, la motivazione adeguata e coerente, fondata sull’interesse del datore alla tutela del patto e sulla circostanza accertata che il lavoratore aveva effettivamente svolto attività concorrenziale in favore di una società espressamente indicata come preclusa. Alla luce di ciò, non sussistevano i presupposti per la riduzione equitativa della penale.
Pertanto, la Corte di Cassazione ha rigettato integralmente il ricorso.
La massima è a cura dello Studio Ichino-Brugnatelli
