L’accertamento della subordinazione non può fondarsi sul ricorso al fatto notorio

La massima

La Cassazione Civile, Sezione Lavoro, con ordinanza 20 gennaio 2026, n. 1228, ha ritenuto che, in tema di qualificazione del rapporto di lavoro, l’accertamento della subordinazione, ex art. 2094, c.c., non può essere fondato sul ricorso al fatto notorio, né sulla mera tipologia dell’attività svolta, dovendo invece risultare dalla prova concreta dell’assoggettamento del prestatore al potere direttivo, organizzativo e disciplinare del datore di lavoro; pertanto, è erronea la decisione che ritenga automaticamente eterodiretta l’attività di addetti al servizio di controllo e vigilanza in occasione di un evento, valorizzando come “notoria” l’impossibilità di svolgimento autonomo di tale mansione, senza un puntuale accertamento delle modalità di esecuzione della prestazione e in violazione del principio secondo cui ogni attività economicamente rilevante può essere svolta tanto in regime di lavoro subordinato quanto autonomo, a seconda delle concrete modalità di svolgimento.

Il caso

La Cassazione ha esaminato il ricorso presentato da una Società contro la sentenza della Corte d’Appello, che aveva confermato l’ingiunzione di pagamento di 52.650 euro per sanzioni amministrative comminate dalla DTL di Cosenza, in relazione a 11 addetti che avevano svolto il servizio di “maschere” durante un concerto, ritenuti lavoratori subordinati non regolarmente assunti. La Corte territoriale aveva ritenuto decisive le dichiarazioni rese nell’immediatezza agli ispettori da parte degli addetti, che avevano affermato di essere stati contattati direttamente dall’amministratore della società per svolgere compiti di controllo agli ingressi dello stadio, indossavano divise identiche e risultavano pienamente inseriti nell’organizzazione dell’evento, svolgendo un’attività considerata “notoriamente” non compatibile con autonomia operativa.

La Società aveva proposto ricorso articolando 4 motivi:

  1. violazione degli artt. 27 e 29, D.Lgs. n. 276/2003, per presunto accertamento d’ufficio di interposizione illecita;
  2. mancata ammissione della prova contraria riguardante l’asserita interposizione;
  3. violazione dell’art. 2094, c.c., e dell’art. 2697, c.c., per avere la Corte territoriale qualificato come “notorio” che attività di questo tipo debbano necessariamente essere eterodirette, senza considerare che qualsiasi attività può essere svolta sia in forma subordinata che autonoma;
  4. omessa pronuncia dell’appello relativamente all’applicazione dell’art. 8, Legge n. 689/1981.

I Supremi giudici hanno ritenuto infondati i primi 2 motivi, in quanto la Corte d’Appello non aveva accertato un’interposizione fittizia, ma si era limitata a riconoscere la sussistenza di rapporti di lavoro subordinato.

Il terzo motivo è stato accolto, ritenendo che la Corte d’Appello avesse utilizzato in maniera scorretta la nozione di “fatto notorio”, in quanto il concetto va interpretato in modo rigoroso, come circostanza universalmente riconosciuta e indubitabile. Alla luce di ciò, non poteva essere considerato “notorio” che l’attività svolta dagli addetti fosse necessariamente eterodiretta, senza un effettivo accertamento delle concrete modalità di svolgimento del lavoro. La Cassazione, in proposito, ha richiamato un consolidato orientamento giurisprudenziale secondo cui la subordinazione va provata e non può essere desunta automaticamente dalla tipologia di attività svolta, ribadendo che ogni attività economicamente rilevante può configurarsi come autonoma o subordinata a seconda dell’organizzazione e della presenza di un effettivo potere direttivo del datore di lavoro.

L’accoglimento del terzo motivo ha comportato anche l’assorbimento del quarto.

La Corte di Cassazione ha, quindi, cassato la sentenza, con rinvio alla Corte d’Appello di Catanzaro, in diversa composizione, affinché riesamini la controversia attenendosi ai principi enunciati.

La massima è a cura dello Studio Ichino-Brugnatelli

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