Rapporto di lavoro giornalistico: requisiti di subordinazione

La massima

La Cassazione Civile, Sezione Lavoro, con ordinanza 20 gennaio 2026 n. 1222, ha deciso che, ai fini della configurazione di un rapporto di subordinazione nell’ambito del lavoro giornalistico è necessario dimostrare che, nell’intervallo tra una prestazione e l’altra, il lavoratore rimane assoggettato al potere del datore di lavoro, oltre che all’esercizio dei diversi poteri datoriali: direttivo, disciplinare e organizzativo.
Nel caso di specie, il ricorrente conveniva in giudizio la società, per la quale asseriva di aver lavorato in modo continuativo, quale corrispondente di un quotidiano nazionale, chiedendo di vedersi riconosciuta la natura subordinata del rapporto.

Il caso

La Corte di Cassazione esamina il ricorso di un giornalista contro un gruppo editoriale, al fine di ottenere il riconoscimento di un rapporto di lavoro subordinato e a tempo indeterminato dal 1° maggio 2007. Sia il Tribunale che la Corte d’Appello hanno respinto l’istanza, ritenendo non provati gli indici essenziali della subordinazione:

  • l’obbligo di disponibilità tra una prestazione e l’altra;
  • la soggezione al potere disciplinare;
  • l’esistenza di turnazioni;
  • la necessità di giustificare assenze.

Inoltre, la Corte d’Appello ha precisato che le indicazioni impartite in merito a lunghezza e taglio degli articoli erano compatibili con un rapporto autonomo.

Il giornalista propone quindi ricorso in Cassazione articolando 4 motivi di doglianza:

  1. errata applicazione dell’art. 2094, c.c., poiché per il corrispondente, a differenza del giornalista, rileva la continuità e non la disponibilità;
  2. errata interpretazione, da parte della Corte territoriale, della disponibilità come obbligo di presenza quotidiana, e mancata considerazione delle prove sul potere disciplinare;
  3. violazione e falsa applicazione dell’art. 2697, c.c., per avere la Corte d’Appello posto a carico del lavoratore l’onere probatorio sul requisito della disponibilità tra una prestazione e l’altra;
  4. violazione e/o falsa applicazione dell’art. 32, Legge n. 183/2010, e/o dell’art. 28, D.Lgs. n. 81/2015, in quanto il rapporto era ancora in corso e, pertanto, la norma era inapplicabile.
    atteso che il rapporto di lavoro era ancora in corso

La Suprema Corte ha respinto tutti i motivi, ritenendo corretta la ricostruzione dei giudici di merito: nei rapporti giornalistici la subordinazione richiede continuità dell’impegno, vincolo di dipendenza, costante disponibilità, assoggettamento ai poteri direttivo, organizzativo e disciplinare, oltre all’inserimento stabile nell’organizzazione; l’assenza di tali elementi, in particolare della disponibilità tra una prestazione e l’altra, esclude la natura subordinata.

Gli Ermellini hanno ritenuto che l’onere della prova sia correttamente stato posto in capo al lavoratore da parte del giudice di seconde cure, pertanto la violazione dell’art. 2697, c.c., non sussiste.

Il quarto motivo, relativo alla normativa sui contratti a termine, è stato dichiarato inammissibile, perché assorbito nei precedenti gradi e quindi non scrutinabile in sede di legittimità.

Pertanto, la Cassazione ha confermato integralmente la decisione della Corte d’Appello.

La massima è a cura dello Studio Ichino-Brugnatelli

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