La massima
La Cassazione Civile, Sezione Lavoro, con sentenza 20 gennaio 2026, n. 1161, ha deciso che, in materia di licenziamento per scarso rendimento, ai sensi dell’art. 27, lett. d), All. A, R.D. n. 148/1931, le assenze per malattia possono rilevare ai fini disciplinari solo ove ne sia accertata la simulazione o comunque la riconducibilità a colpa del lavoratore; in tal caso, esse concorrono a integrare un inadempimento idoneo a giustificare il recesso. L’accertamento della non veridicità delle malattie e della conseguente imputabilità soggettiva costituisce apprezzamento di fatto riservato al giudice di merito e non sindacabile in sede di legittimità, se sorretto da motivazione congrua e non apparente.
Il caso
La Suprema Corte è chiamata a esprimersi sul licenziamento di un autista, irrogato a chiusura di un procedimento disciplinare fondato sulla contestazione di simulate assenze brevi per malattia, nell’arco temporale di un triennio, che hanno provocato uno scarso rendimento ricondotto a fatto colposo del lavoratore, sulla base della ricostruzione del datore di lavoro.
Al lavoratore era stato contestato il c.d. microassenteismo colposo, in quanto, nell’arco di 3 anni, le assenze per malattia erano costituite per la quasi totalità in episodi brevi, inferiori a 3 giorni. Il lavoratore si era difeso ponendo in evidenza come le assenze contestate fossero sempre giustificate dai certificati medici, nulla aggiungendo in riferimento al fenomeno del microassenteismo.
In base all’analisi interna svolta dalla Società datrice di lavoro erano emersi i seguenti profili:
- le assenze, oltre a essere brevi nel senso sopra indicato, erano quasi sempre comunicate a ridosso dell’inizio del turno;
- nella quasi totalità dei casi il certificato medico veniva trasmesso al secondo giorno di malattia, ostacolando i controlli da parte dell’INPS (attivabili dietro istanza del datore di lavoro solo a seguito della ricezione del certificato);
- molte assenze per malattia si collocavano in maniera strategica in coincidenza con giorni di ferie e festività o in concomitanza ai turni maggiormente gravosi.
La Corte d’Appello aveva rigettato il ricorso proposto dal lavoratore, ritenendo sussistente lo scarso rendimento determinato dal microassenteismo per malattia rivelatasi simulata sulla base dell’evidenze prodotte in sede di contestazione disciplinare e confermate dall’istruttoria giudiziale.
Anche la Cassazione conferma in toto la decisione del Tribunale di seconde cure. Gli Ermellini hanno ritenuto sussistente il duplice profilo connotante la fattispecie di licenziamento per scarso rendimento, ovvero:
- sul piano oggettivo, un rendimento della prestazione inferiore alla media esigibile;
- sul piano soggettivo, l’imputabilità dello scarso rendimento a fatto colposo del lavoratore.
In relazione ai certificati medici prodotti dal lavoratore, la Suprema Corte, nel richiamare propri precedenti, ha ribadito che essi non possono considerarsi di per sé sufficienti a comprovare la dichiarata malattia, ma che, anzi, possono essere contestati senza che si necessiti di una querela di falso, essendo dichiarazioni di scienza non sorrette da pubblica fede.
Infine, la Corte di Cassazione, ha anche ritenuto inapplicabili al caso di specie le norme e i principi posti a presidio dell’istituto del comporto, ritenendo che il licenziamento, per il concreto atteggiarsi delle assenze per malattia, debba inequivocabilmente ricondursi a un’ipotesi di giustificato motivo soggettivo.
La massima è a cura dello Studio Ichino-Brugnatelli
