Violazione dei criteri di scelta nei licenziamenti collettivi: tutela reintegratoria

La Cassazione Civile, Sezione Lavoro, con sentenza 10 novembre 2021, n. 33183, ha stabilito che, in tema di licenziamento collettivo per riduzione di personale, qualora il progetto di ristrutturazione aziendale si riferisca a più unità produttive, ma il datore di lavoro, nella fase di individuazione dei lavoratori da collocare in mobilità, tenga conto unilateralmente dell’esigenza aziendale collegata all’appartenenza territoriale a una sola di esse, si determina una violazione dei criteri di scelta, per la quale l’articolo 5, comma 1, L. 223/1991, come sostituito dall’articolo 1, comma 46, L. 92/2012, prevede l’applicazione dell’articolo 18, comma 4, novellato dalla L. 300/1970: norma che riguarda tutte le modalità di applicazione dei suddetti criteri, e quindi non solo l’errata valutazione o applicazione dei punteggi assegnati, ma anche le modalità con cui essi sono attribuiti.

Nella specie, la Suprema Corte ha confermato la decisione della Corte di merito, ribadendo l’illegittimità del licenziamento collettivo avviato in violazione dei criteri di scelta previsti dalla L. 223/1991, in difetto di specificazione delle ragioni di limitazione della platea dei lavoratori in esubero a quelli soli del settore esternalizzato.

 

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