Violazione del codice etico: superflui predeterminazione dell’illecito e affissione del codice disciplinare

La Cassazione Civile, Sezione Lavoro, con ordinanza 9 luglio 2021, n. 19588, ha stabilito che, nelle ipotesi di condotta contraria al c.d. minimo etico (ossia quando la condotta addebitata sia immediatamente percepibile dal lavoratore come illecito) la predeterminazione dell’illecito e l’affissione del codice disciplinare sono superflui.

Nella specie, la Suprema Corte ha confermato il licenziamento per giusta causa intimato a una direttrice di banca che aveva violato la normativa antiriciclaggio attraverso operazioni irregolari, che avevano avvantaggiato illegittimamente la madre, ravvisando la ragione del licenziamento nell’inadempimento agli obblighi di diligenza, correttezza e buona fede, anche in considerazione del ruolo professionale ricoperto e del conseguente vincolo fiduciario con il datore di lavoro.

 

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