La Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, con sentenza 19 gennaio 2016, n.836, ha stabilito che, in caso di violazione da parte del datore di lavoro dell’obbligo di sicurezza di cui all’art.2087 cod.civ., non solo è legittimo, a fronte dell’inadempimento altrui, il rifiuto del lavoratore di eseguire la propria prestazione, ma costui conserva, al contempo, il diritto alla retribuzione, in quanto non possono derivargli conseguenze sfavorevoli in ragione della condotta inadempiente del datore.
Va retribuita la legittima astensione dal lavoro per assenza di sicurezza
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