Utilizzabile in giudizio l’accertamento della simulazione della malattia verificata tramite agenzia investigativa

La Cassazione Civile, Sezione Lavoro, con sentenza 28 ottobre 2021, n. 30547, in tema di licenziamento per giusta causa, ha ritenuto che la disposizione di cui all’articolo 5, L. 300/1970, che vieta al datore di svolgere accertamenti sulle infermità per malattia o infortunio del lavoratore dipendente o lo autorizza a effettuare il controllo delle assenze per infermità solo attraverso i servizi ispettivi degli Istituti previdenziali competenti, non preclude al datore medesimo di procedere, al di fuori delle verifiche di tipo sanitario, ad accertamenti di circostanze di fatto atte a dimostrare l’insussistenza della malattia o la non idoneità di quest’ultima a determinare uno stato di incapacità lavorativa rilevante e, quindi, a giustificarne l’assenza: ne consegue che deve essere cassata con rinvio la sentenza d’appello per avere dichiarato inutilizzabili gli accertamenti svolti al riguardo per il tramite di agenzia investigativa.

 

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