Tutela delle condizioni di lavoro in presenza di amianto

La Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, con sentenza 10 gennaio 2017, n. 291, ha stabilito che, in tema di responsabilità dell’imprenditore ex articolo 2087 cod. civ., a seguito dell’accertamento del danno per esposizione all’amianto e conseguente attività lavorativa nociva, il datore di lavoro ha l’onere di provare di aver adottato, pur in difetto di una specifica disposizione preventiva, le misure generiche di prudenza necessarie alla tutela della salute dal rischio espositivo, secondo le conoscenze del tempo di insorgenza della malattia, escludendo in tal modo l’esposizione alla sostanza pericolosa, anche eventualmente modificato l’attività dei lavoratori, assumendo altrimenti a proprio carico il rischio di eventuali tecnopatie.

 

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