Trattamento fiscale di stock options e residenza fiscale in Svizzera

L’Agenzia delle Entrate, con risposta a interpello n. 316 del 7 settembre 2020, ha fornito importanti indicazioni in ordine al trattamento fiscale applicabile al fringe benefit connesso all’esercizio di stock options, con vesting period maturato in Italia, il cui esercizio è avvenuto successivamente all’acquisizione della residenza fiscale in Svizzera.

In linea con i criteri elaborati dall’OCSE, il collegamento con il territorio italiano si considera sussistente se nel vesting period, ossia nel periodo di maturazione del diritto, il dipendente ha svolto attività di lavoro nel nostro Paese. Qualora sussista tale collegamento, il relativo reddito rileverà fiscalmente in Italia.

 

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