Trasferimento d’azienda o di ramo d’azienda: effetti sul processo in corso

La Cassazione Civile, Sezione Lavoro, con sentenza 17 novembre 2020, n. 26157, ha stabilito che il trasferimento d’azienda o di un ramo d’azienda configura una successione a titolo particolare nei rapporti preesistenti, il che, sul piano processuale, determina, ai sensi dell’articolo 111, c.p.c., la prosecuzione del processo in corso tra le parti originarie, salvo il diritto del successore a titolo particolare di intervenire nel processo o la possibilità di chiamata in causa dello stesso, atteso che detto trasferimento non determina l’estinzione del cedente, che conserva, per espressa disposizione di Legge, con l’interesse ad agire e la veste di sostituto processuale dell’acquirente, il potere di esercitare nel processo i diritti di quest’ultimo, fino a quando l’avente causa non abbia esercitato il suo potere d’intervento, e il potere di impugnazione, fino a quando tale potere non sia stato esercitato dallo stesso avente causa. Inoltre, il trasferimento d’azienda attribuisce al cessionario autonoma legittimazione all’impugnazione della sentenza sfavorevole al cedente, stante l’opponibilità del giudicato nei suoi confronti, quale successore a titolo particolare.

 

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