Tempo indeterminato: termine di prescrizione dalla data di cessazione del rapporto

La Cassazione Civile, Sezione Lavoro, con sentenza 10 giugno 2024, n. 16073, ha deciso che il rapporto di lavoro a tempo indeterminato, disciplinato dalla L. 92/2012 e dal D.Lgs. 23/2015, non ha una stabilità garantita a causa della mancanza di presupposti certi per la risoluzione e di una tutela adeguata. Di conseguenza, per i diritti non prescritti al momento dell’entrata in vigore della L. 92/2012, il termine di prescrizione inizia a decorrere dalla cessazione del rapporto di lavoro.

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