Una tantum part time ciclici: istruzioni Inps per le istanze di riesame

L’Inps, con circolare 5 febbraio 2024, n. 491, ha fornito indicazioni in merito alle modalità di presentazione delle istanze di riesame in caso di reiezione dell’indennità una tantum part time ciclici.

Il messaggio richiama il D.L. 50/2022, che aveva istituito la misura per l’anno 2021 quale arco temporale di indagine, nonché l’articolo 18, comma 1, D.L. 145/2023, il quale oltre a fornire un’interpretazione autentica rispetto alla misura dell’anno precedente, la replicava anche con competenza 2022.

In base a tale ultimo riferimento, viene ribadito come la platea potenzialmente beneficiaria vada ricercata in base alle tempistiche di assenza di prestazione lavorativa (almeno un mese continuativo, e complessivamente per un numero minimo di sette settimane ed uno massimo di venti) indipendentemente dalla classificazione del rapporto a orario ridotto.

Per la proposizione della domanda di riesame rispetto a domande in precedenza rigettate, è previsto un termine non perentorio pari a 120 giorni a decorrere dalla data di pubblicazione del messaggio (5 febbraio 2024) ovvero da quello di avvenuta notizia della reiezione, se successiva.

Il messaggio, poi, passa in rassegna le potenziali motivazioni di rigetto, andando a prevedere in quali ipotesi debba essere necessariamente prodotta della documentazione a suffragio della richiesta, ovvero quelle nelle quali possono essere sufficienti i dati in possesso dell’Istituto.

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