Superamento comporto: l’aspettativa post malattia è periodo neutro

La Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, con sentenza 19 febbraio 2016, n.3297, ha deciso che, nel caso di concessione di un periodo di aspettativa, successivo a quello di malattia, il relativo periodo non può essere computato nell’arco temporale dei trentasei mesi previsti dalla disciplina collettiva, ma va considerato come periodo “neutro”, sicché il datore di lavoro può legittimamente esercitare il diritto di recesso ove, al termine dell’aspettativa, il lavoratore non rientri in servizio o si assenti nuovamente per malattia, e l’assenza, sommata alle precedenti, superi il periodo c.d. interno entro l’arco temporale esterno, da calcolarsi escludendo il periodo di aspettativa.

A conferma della sentenza pronunciata dalla Corte territoriale, la Cassazione ha rigettato il ricorso proposto da una lavoratrice licenziata per superamento del periodo di comporto.

Potrebbe interessarti anche...

Area lavoro

Articoli del giorno

Corsi in evidenza

Il convegno analizza i provvedimenti legislativi emanati nel periodo estivo che impattano sulla gestione dei rapporti di lavoro. 24 settembre 2026

Il master analizza la crisi d’impresa, partendo dalle regole per la concessione degli ammortizzatori sociali e affrontando poi nello specifico CIG, fondi di solidarietà e CIGS, nonché la gestione dei rapporti di lavoro ai sensi del Codice della Crisi. Dal 22 settembre 2026

Il seminario analizza le modalità per accedere alla pensione nel 2026 e per analizzare il conto assicurativo, con particolare attenzione ad accessi derogatori e strategie di anticipo. 21 settembre 2026

Torna in alto