Sproporzione tra condotta e sanzione nel licenziamento disciplinare: tutela reintegratoria e tutela risarcitoria

La Cassazione Civile, Sezione Lavoro, con sentenza 9 luglio 2021, n. 19585, ha stabilito che, in caso di sproporzione tra sanzione applicata e condotta contestata, va disposta la tutela risarcitoria se la condotta stessa non è sussumibile in alcuna delle fattispecie per cui i contratti collettivi o i codici disciplinari applicabili prevedano l’irrogazione di una sanzione conservativa, ricadendo il difetto di proporzionalità tra le “altre ipotesi” menzionate dall’articolo 18, comma 5, L. 300/1970, per le quali è prevista la tutela indennitaria c.d. forte, mentre va disposta la tutela reintegratoria se il fatto contestato e accertato è contemplato da una norma negoziale vincolante e tipizzato come punibile con una sanzione conservativa. In presenza di un licenziamento disciplinare illegittimo, la tutela reintegratoria attenuata di cui all’articolo 18, comma 4, St. Lav., così come riformulato, è applicabile in presenza di una valutazione di non proporzionalità attraverso il parametro della riconducibilità della condotta accertata a un’ipotesi punita con sanzione conservativa dalla contrattazione collettiva.

 

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