Somministrazione irregolare: versamento ritenute d’acconto

La Cassazione Civile, Sezione Tributaria, con sentenza 9 giugno 2020, n. 10966, ha stabilito che, nell’ambito della somministrazione di lavoro irregolare, l’azienda utilizzatrice non è tenuta al versamento delle ritenute d’acconto fin quando l’aspirante dipendente non avrà chiesto e ottenuto, tramite sentenza costitutiva, il contratto di lavoro subordinato. Nell’ambito della somministrazione di lavoro irregolare, l’utilizzatore non è automaticamente datore di lavoro della manodopera utilizzata e non è quindi gravato di tutti gli obblighi propri del datore di lavoro, compreso quello della effettuazione delle ritenute d’acconto a norma dell’art. 23 del D.P.R. n. 600/1973, ma diviene datore di lavoro se ed in quanto il lavoratore abbia esercitato con esito positivo l’azione costitutiva del rapporto di lavoro.

 

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