Somministrazione irregolare di lavoro: responsabilità a carico dell’utilizzatore

La Cassazione Civile, Sezione Lavoro, con ordinanza 10 settembre 2021, n. 24408, ha stabilito che, nel caso di somministrazione irregolare, ai sensi dell’articolo 27, D.Lgs. 276/2003, applicabile ratione temporis, si costituisce un rapporto di lavoro alle dipendenze dell’utilizzatore, con effetto dall’inizio della somministrazione; ne consegue che l’utilizzatore – subentrando nei rapporti così come costituiti e poi gestiti dal somministratore – assume l’onere di adottare le condotte imposte da norme tipizzate o suggerite dalla tecnica, consigliate dalla concreta realtà aziendale e dalla conoscenza di fattori di rischio in un determinato momento storico, ex articolo 2087, cod. civ..

Nella specie, è stata cassata la decisione di merito che, accertata l’irregolarità del rapporto di somministrazione, aveva escluso, in ragione dello statuto negoziale inter partes, la responsabilità dell’utilizzatore per l’evento letale occorso al dipendente a seguito di un attentato terroristico avvenuto all’estero.

 

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