Somministrazione: impugnazione licenziamento anche verso l’utilizzatore

La Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, con sentenza 13 settembre 2016, n. 17969, ha stabilito che nel caso di un rapporto di lavoro costituito direttamente in capo all’utilizzatore, ex articolo 27, comma 1, D.Lgs. 276/2003, gli atti di gestione del rapporto posti in essere dal somministratore producono nei confronti dell’utilizzatore tutti gli effetti negoziali anche modificativi del rapporto di lavoro. In caso di licenziamento, quindi, il lavoratore ha l’onere di impugnare il recesso datoriale anche nei confronti dell’utilizzatore, nei termini di cui all’articolo 6, L. 604/1966.

 

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