Risarcibilità del danno differenziale per malattia contratta sul lavoro

La Cassazione Civile, Sezione Lavoro, con ordinanza 2 novembre 2020, n. 24202, ha ritenuto che, in materia di sicurezza sul lavoro, la richiesta di ristoro complessivo della malattia contratta sul luogo di lavoro comprende anche il danno differenziale. È sufficiente che siano dedotte circostanze che possano integrare gli estremi di un reato perseguibile d’ufficio e violazioni di norme antinfortunistiche. La domanda di risarcimento del danno non patrimoniale è una domanda di carattere onnicomprensivo e l’unitarietà del diritto al risarcimento e la normale non frazionabilità del giudizio di liquidazione comportano che, quando un soggetto agisca in giudizio per chiedere il risarcimento dei danni a lui cagionati da un dato comportamento del convenuto, la domanda si riferisce a tutte le possibili voci di danno originate da quella condotta.

 

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