Riqualificazione rapporti post ispezione: non spetta l’esonero contributivo

Il Ministero del Lavoro, con risposta a interpello n.2 del 20 gennaio, ha precisato che non è possibile fruire dello sgravio contributivo triennale per assunzioni a tempo indeterminato intervenute nell’anno 2015, di cui all’art.1, co.118, L. n.190/14, laddove il rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato non sia stato instaurato per libera scelta del datore di lavoro, ma in conseguenza di un accertamento ispettivo.

Infatti lo sgravio non è riconosciuto, pur in presenza delle condizioni contemplate dall’art.1, co.118, L. n.190/14, laddove non vengano rispettati gli obblighi previsti dalle leggi in materia di lavoro e di legislazione sociale. Inoltre, la disposizione in esame ha la finalità di sollecitare l’assunzione “spontanea” di personale, anche precedentemente impiegato con contratti di natura autonoma, cosa che non si verifica in caso di riqualificazione del rapporto in seguito ad accesso ispettivo.

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