La rinuncia al preavviso non impatta sull’obbligazione del datore verso l’Inps

La Cassazione Civile, Sezione Lavoro, con sentenza 13 maggio 2021, n. 12932, ha stabilito che è nel momento stesso in cui il licenziamento acquista efficacia che sorge il diritto del lavoratore all’indennità sostitutiva del preavviso e la conseguente obbligazione contributiva su tale indennità: se poi, successivamente, il lavoratore licenziato rinunci al diritto all’indennità, tale rinuncia non potrà avere alcun effetto sull’obbligazione pubblicista, preesistente alla rinuncia e ad essa indifferente, perché il negozio abdicativo proviene da soggetto (il lavoratore) diverso dal titolare (Inps). L’obbligazione contributiva del datore di lavoro verso l’Inps sussiste, infatti, indipendentemente dall’adempimento degli obblighi retributivi nei confronti del lavoratore o dalla rinuncia ai relativi diritti da parte di quest’ultimo.

 

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