Retribuzione: proporzionalità rispetto a qualità e quantità del lavoro prestato

La Cassazione Civile, Sezione Lavoro, con ordinanza 17 luglio 2019, n. 19258, ha ricordato che la retribuzione concordata al momento dell’assunzione non è riducibile neppure a seguito di accordo tra il datore e il prestatore di lavoro e ogni patto contrario è nullo in ogni caso in cui il compenso pattuito anche in sede di contratto individuale venga ridotto. Nel caso di specie, il principio di irriducibilità della retribuzione è stato inteso nel senso che le voci retributive relative a particolari modi di svolgimento del lavoro possono essere soppresse qualora essi vengano meno, dovendo essere conservate solo in caso contrario.

 

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