La Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, con sentenza 15 aprile 2016, n.7572, ha deciso che, pur in presenza di un accordo tra l’Azienda e le Rsu, non è possibile imputare alle giornate in cui il lavoro dello stabilimento era stato sospeso il trattamento economico relativo alle festività dell’1 e 4 novembre, se tale sospensione è stata decisa per ragioni attinenti la gestione e l’organizzazione dell’impresa. In definitiva, ai lavoratori spettano entrambi i pagamenti, sia quelli relativi alle c.d. festività soppresse, in quanto loro diritto, sia quello relativo alle giornate in cui il datore ha deciso per sue esigenze di non aprire l’attività. In quest’ultimo caso, infatti, l’assenza del lavoratore è dovuta all’esecuzione di un ordine datoriale, non a una sua scelta.
Retribuzione festività non imputabile a giornate di sospensione del lavoro
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