Restituzione somme indebitamente percepite: indicazioni sulle modalità

L’Inps, con circolare n. 174 del 22 novembre 2021, ha illustrato la nuova disciplina introdotta dall’articolo 150, D.L. 34/2020, circa la restituzione delle somme indebitamente percepite, che, per effetto del nuovo comma 2-bis inserito nell’articolo 10, Tuir, avviene al netto delle ritenute subite e non costituisce onere deducibile dal reddito. La norma, inoltre, ha stabilito che ai sostituti d’imposta spetta un credito d’imposta pari al 30% delle somme nette ricevute.

La norma non trova applicazione nei casi di restituzione di somme indebite esenti per legge (ad esempio, pensioni e assegni sociali, le pensioni di invalidità civile, le maggiorazioni sociali e gli assegni familiari) che comunque non hanno subito complessivamente ritenute ancorché imponibili. Non si applica, inoltre, nel caso di restituzione delle somme assoggettate a ritenuta e restituite nello stesso anno del pagamento.

La circolare illustra, infine, le indicazioni e i criteri per la determinazione delle somme nette oggetto di ripetizione.

 

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