Responsabilità amministrativa dell’ente che risparmia sulle norme antinfortunistiche

La Cassazione Penale, Sezione IV, con sentenza 27 settembre 2019, n. 39713, in tema di responsabilità degli enti derivante da reati colposi di evento in violazione della normativa antinfortunistica, ha stabilito che i criteri di imputazione oggettiva rappresentati dall’interesse e dal vantaggio, da riferire entrambi alla condotta del soggetto agente e non all’evento, ricorrono, rispettivamente, il primo, quando l’autore del reato abbia violato la normativa cautelare con il consapevole intento di conseguire un risparmio di spesa per l’ente, indipendentemente dal suo effettivo raggiungimento, e, il secondo, qualora l’autore del reato abbia violato sistematicamente le norme antinfortunistiche, ricavandone oggettivamente un qualche vantaggio per l’ente, sotto forma di risparmio di spesa o di massimizzazione della produzione, indipendentemente dalla volontà di ottenere il vantaggio stesso. A tal riguardo l’interesse e il vantaggio per l’ente sono criteri alternativi tra di loro.

 

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