Regione Lombardia: ulteriori misure COVID-19 per i luoghi di lavoro

La Regione Lombardia, con l’ordinanza n. 590 del 31 luglio 2020, ha disposto ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid-19, con decorrenza dal 1 agosto 2020 ed efficacia fino al 10 settembre 2020.

Mascherine
Nel territorio regionale è fatto obbligo di usare le mascherine o, in subordine, qualunque altro indumento a copertura di naso e bocca, nei luoghi al chiuso accessibili al pubblico, inclusi i mezzi di trasporto. Tale obbligo si applica anche all’aperto in tutte le occasioni in cui non sia possibile garantire continuativamente il mantenimento della distanza di sicurezza interpersonale di un metro tra soggetti che non siano membri dello stesso gruppo familiare oppure conviventi. In ogni caso la mascherina deve essere sempre detenuta con sé ai fini del suo eventuale impiego.

È soggetto all’obbligo, a prescindere dal luogo di svolgimento dell’attività, il personale che presta servizio nelle attività economiche, produttive e sociali, fatte salve le specifiche disposizioni relative a determinate attività economiche, produttive e sociali.

Rilevazione della temperatura corporea sui luoghi di lavoro
I datori di lavoro devono rilevare prima dell’accesso al luogo di lavoro la temperatura corporea del personale, a cura o sotto la supervisione del datore di lavoro o suo delegato. Tale previsione deve essere altresì̀ attuata anche qualora durante l’attività il lavoratore dovesse manifestare i sintomi di infezione da COVID – 19 (es. tosse, raffreddore, congiuntivite). Se tale temperatura risulterà superiore ai 37,5°, non sarà̀ consentito l’accesso o la permanenza ai luoghi di lavoro.

 

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