Raggiungimento dell’età pensionabile e licenziamento

La Corte di Cassazione, a Sezioni Unite, con la sentenza n.17589 del 4 settembre 2015, ha stabilito che, in riferimento all’art.24, co.4, L. n.214/11, al lavoratore non è attribuito il diritto potestativo di proseguire nel rapporto fino al raggiungimento del settantesimo anno di età, in quanto la norma non crea nessun automatismo, ma solo prefigura la formulazione di condizioni previdenziali che costituiscono incentivo alla prosecuzione dello stesso rapporto per un lasso di tempo che può estendersi fino a 70 anni.

Si deve pertanto ritenere infondata l’opinione per cui la tutela dell’art.18 St.Lav. è attribuita solo nel caso venga raggiunto il limite massimo di flessibilità in materia pensionistica, pari a 70 anni, così da determinare l’automatismo a rimanere in servizio per poter beneficiare di tale tutela: quest’ultima, secondo il principio della Cassazione, risulta applicabile esclusivamente nel caso in cui le parti abbiano consensualmente ritenuto di procrastinare il rapporto, in presenza delle condizioni di adeguamento pensionistico.

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