Pubblico impiego privatizzato: il passaggio di personale tra Amministrazioni rientra nella cessione di contratto

La Cassazione Civile, Sezione Lavoro, 7 gennaio 2021, n. 86, ha stabilito che, in tema di pubblico impiego privatizzato, il passaggio diretto di personale da Amministrazioni diverse, di cui all’articolo 30, D.Lgs. 165/2001, va ricondotto alla fattispecie della “cessione del contratto” ex articolo 1406, cod. civ., sicché l’individuazione del trattamento economico e giuridico da applicare ai dipendenti trasferiti va effettuata sulla base dell’inquadramento dell’ente di provenienza, nell’ambito della disciplina legale e contrattuale del comparto dell’Amministrazione cessionaria, tenuto conto delle posizioni differenziate attraverso le quali, all’interno delle aree, si realizza la progressione in carriera; in caso di confluenza da un ente locale a un’Amministrazione statale, il D.P.C.M. 446/2000, che regola il passaggio inverso, può costituire un idoneo parametro per il giudizio di comparazione.

 

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