Pubblico impiego: clausola negoziale di risoluzione automatica del contratto di lavoro subordinato

La Cassazione Civile, Sezione Lavoro, con sentenza 10 maggio 2022, n. 14758, in tema di pubblico impiego privatizzato, ha stabilito che il rapporto di lavoro a termine che si instaura in caso di incarico dirigenziale esterno cessa anticipatamente, in caso di subordinazione, non solo per effetto di licenziamento per giusta causa, ex articolo 2119, cod. civ. – nelle ipotesi di responsabilità disciplinare – ma anche per revoca dell’incarico, all’esito dell’accertamento della responsabilità dirigenziale – responsabilità, quest’ultima, distinta da quella disciplinare – ovvero per ragioni organizzative. La risoluzione del rapporto di lavoro si verifica secondo lo schema civilistico dell’impossibilità sopravvenuta della prestazione, ex articolo 1463, cod. civ.; in particolare, il conferimento dell’incarico dirigenziale dà luogo a un rapporto sinallagmatico in cui la prestazione di ciascuna delle parti trova la sua causa nella prestazione dell’altra e operano i principi generali per cui la sopravvenuta impossibilità assoluta della prestazione importa, con il venir meno della causa del contratto, la risoluzione dello stesso e, di conseguenza, la risoluzione del rapporto.

Nella specie, la Suprema Corte ha cassato la sentenza della Corte di merito ritenendo che il principio della nullità ex articolo 1418, cod. civ., delle clausole negoziali di risoluzione automatica del contratto di lavoro non possa essere automaticamente trasposto, nel pubblico impiego privatizzato, al rapporto di lavoro subordinato a termine che si instaura per lo svolgimento di un incarico dirigenziale.

 

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