Patto di prova: maggiore durata prevista dal contratto individuale

La Cassazione Civile, Sezione Lavoro, con ordinanza 26 maggio 2020, n. 9789, ha ritenuto che la clausola del contratto individuale con cui il patto di prova è fissato in un termine maggiore di quello stabilito dalla contrattazione collettiva di settore deve ritenersi più sfavorevole per il lavoratore e, come tale, è sostituita di diritto ex articolo 2077, comma 2, cod. civ., salvo che il prolungamento si risolva in concreto in una posizione di favore per il lavoratore, con onere probatorio gravante sul datore di lavoro.

 

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