Part-time: contributi previdenziali dovuti in base a quanto previsto nel contratto

La Cassazione Civile, Sezione Lavoro, con ordinanza 10 agosto 2020, n. 16864, posto che per il contratto di lavoro a tempo parziale gli articoli 2, 3 e 8. D.Lgs. 61/2000, prevedono l’osservanza di forme e contenuti specifici, ha stabilito che i contributi previdenziali sono determinati sulla base di quanto previsto dal contratto di lavoro, risultando irrilevanti eventuali modifiche consensuali prive di formalizzazione (nella specie, il contratto di lavoro a tempo parziale stipulato per iscritto tra le parti aveva ad oggetto 10 ore settimanali, mentre ne risultavano pagate ed espletate la metà, configurandosi così una sostanziale riduzione oraria non concordata, per la quale era necessaria la forma scritta).

 

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