Obbligo di richiesta del casellario giudiziale e calcolo della sanzione

L’INL, con nota n. 967 del 17 giugno 2021, ha fornito precisazioni in merito al trattamento sanzionatorio applicabile alla violazione dell’articolo 25-bis, comma 1, D.P.R. 313/2012, che prevede l’obbligo di richiedere il certificato del casellario giudiziale per il soggetto che intende impiegare al lavoro una persona per lo svolgimento di attività professionali o attività volontarie organizzate che comportino contatti diretti e regolari con minori, al fine di verificare l’esistenza di condanne per taluno dei reati di cui agli articoli 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quinquies e 609-undecies, c.p., ovvero l’irrogazione di sanzioni interdittive all’esercizio di attività che comportino contatti diretti e regolari con minori. Il datore di lavoro che non adempie all’obbligo in questione è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria, prevista dall’articolo 2, comma 2, D.Lgs. 39/2014, del pagamento di una somma da 10.000 a 15.000 euro.

L’INL ritiene che, nell’ipotesi in cui il datore di lavoro proceda ad assumere “contestualmente” più lavoratori in violazione delle disposizioni in questione, la sanzione vada irrogata una sola volta e che la pluralità di lavoratori coinvolti potrà rilevare unicamente quale elemento di valutazione della gravità del fatto, eventualmente in sede di adozione della successiva ordinanza ingiunzione. Diversamente, qualora le assunzioni siano effettuate in momenti diversi, la sanzione andrà applicata in relazione a ciascun lavoratore.

 

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