Obbligo all’inattività dopo la reintegra per licenziamento illegittimo: risarcito il danno biologico

La Cassazione Civile, Sezione Lavoro, con ordinanza 10 marzo 2020, n. 6750, ha ritenuto che debba essere risarcito al lavoratore il danno biologico dal datore che lo ha costretto all’inattività dopo la reintegra per l’illegittimità del licenziamento, laddove il dipendente ha provato la malattia insorta e il nesso causale con il demansionamento, dovendo ritenersi che il mero indennizzo previdenziale non possa essere considerato esaustivo del diritto alla tutela integrale della salute, di matrice costituzionale, dovendosi ammettere risarcibilità integrale del danno biologico, e quindi accogliere la domanda di risarcimento, liquidando il danno e ponendolo integralmente a carico del datore di lavoro.

 

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