Nullo il licenziamento intimato prima della scadenza del periodo di comporto

La Cassazione Civile, Sezione Lavoro, con sentenza 16 settembre 2022, n. 27334, ha stabilito che nel sistema delineato dall’articolo 18, L. 300/1970, come modificato dalla L. 92/2012, il licenziamento intimato in violazione dell’articolo 2110, comma 2, cod. civ., è nullo e le sue conseguenze sono disciplinate, secondo un regime sanzionatorio speciale, dal comma 7, che a sua volta rinvia al comma 4, del medesimo articolo 18, St. Lav., quale che sia il numero dei dipendenti occupati dal datore di lavoro.

La Suprema Corte ha precisato che, in caso di licenziamento intimato prima della scadenza del periodo di conservazione del posto di lavoro per malattia, il recesso dev’essere dichiarato nullo e dev’essere disposta la reintegrazione nel posto di lavoro e un’indennità risarcitoria sino a 12 mensilità anche per i lavoratori assunti prima del Jobs Act da datori di lavoro che occupano sino a 15 dipendenti.

 

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