La Cassazione Civile Sezione Lavoro, con sentenza 13 marzo 2024, n. 6704, ha stabilito che in assenza di specifica previsione sanzionatoria contenuta nel D.Lgs. 167/2011 (ratione temporis applicabile), così come nella disciplina previgente del D.lgs. 276/03, deve ritenersi che la forma scritta costituisca un requisito ad substantiam per la stipula di un valido contratto di apprendistato professionalizzante, il quale deve contenere le indicazioni di cui all’art. 2, comma 1, lett. a), D.Lgs. n. 167/2011, tra le quali c’è anche il piano formativo individuale. Ne consegue che è nullo il contratto di apprendistato che sia totalmente privo del piano formativo.
Nullo il contratto di apprendistato completamente privo di piano formativo
di Redazione
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