Nullo il contratto di apprendistato completamente privo di piano formativo

La Cassazione Civile Sezione Lavoro, con sentenza 13 marzo 2024, n. 6704, ha stabilito che in assenza di specifica previsione sanzionatoria contenuta nel D.Lgs. 167/2011 (ratione temporis applicabile), così come nella disciplina previgente del D.lgs. 276/03, deve ritenersi che la forma scritta costituisca un requisito ad substantiam per la stipula di un valido contratto di apprendistato professionalizzante, il quale deve contenere le indicazioni di cui all’art. 2, comma 1, lett. a), D.Lgs. n. 167/2011, tra le quali c’è anche il piano formativo individuale. Ne consegue che è nullo il contratto di apprendistato che sia totalmente privo del piano formativo.

Potrebbe interessarti anche...

Area lavoro

Articoli del giorno

Corsi in evidenza

Il seminario analizza il quadro normativo e operativo della previdenza complementare, in relazione alle novità che decorrono dal 1° luglio 2026. 25 giugno 2026

Il master, dopo aver ripercorso i principi generali della riforma dello sport, analizza le specificità dei rapporti di lavoro sportivo e nel terzo settore. A partire dal 24 giugno

Nel Oneday master saranno analizzati utilizzo e limiti di contratto a termine, somministrazione e staff leasing. 17 giugno 2026

Torna in alto