Nullo l’articolo 10 del Ccnl Trasporto aereo laddove esclude l’indennità di volo integrativa

La Cassazione Civile, Sezione Lavoro, con sentenza 23 giugno 2022, n. 20216, ha stabilito che dev’essere dichiarato nullo l’articolo 10, Ccnl Trasporto aereo-sezione per il personale navigante tecnico, nella parte in cui, limitatamente al periodo minimo di ferie di 4 settimane, esclude dalla base del computo della retribuzione da corrispondere nel periodo feriale la componente retributiva costituita dall’indennità di volo integrativa, perché tale disposizione è in contrasto con la norma imperativa di cui all’articolo 4, D.Lgs. 185/2005, che, interpretato alla luce del diritto europeo, impone di riconoscere al lavoratore navigante in ferie una retribuzione corrispondente alla nozione europea di remunerazione delle ferie in misura tale da garantire al lavoratore medesimo condizioni economiche paragonabili a quelle di cui gode quando esercita l’attività lavorativa.

 

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