La Cassazione Civile, Sezione Lavoro, 3 luglio 2025, n. 18073, ha ritenuto che la nullità del licenziamento per GMO stabilito in ragione del divieto introdotto nel periodo di emergenza COVID dall’art. 46, D.L. n. 18/2020, non è estensibile all’ipotesi di recesso per superamento del periodo di comporto, in quanto soggetto alle regole dettate dall’art. 2110, c.c., prevalenti, per la loro specialità, sia sulla disciplina generale della risoluzione del contratto per sopravvenuta impossibilità parziale della prestazione lavorativa, sia sulla disciplina limitativa dei licenziamenti individuali.
La nullità del GMO per divieto introdotto nel periodo COVID non è estensibile al recesso per superamento del comporto
di Redazione
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