Non discriminatoria la distinta indicazione a fini retributivi dei CFL

La Cassazione Civile Sezione Lavoro, con sentenza 6 novembre 2023, n. 30807, ha stabilito che non integrano violazione del D.L. n. 726/1984, articolo 3, comma 5, conv. in L. n. 863/1984, e non danno luogo a trattamento discriminatorio, le clausole della contrattazione collettiva nazionale che, nel contesto di una riforma degli istituti contrattuali della retribuzione, distinguono i lavoratori con contratto di formazione e lavoro, poi trasformato in contratto a tempo indeterminato, dal personale già in servizio con rapporto a tempo indeterminato, sancendo l’equiparazione dei primi al personale di nuova assunzione, ai soli fini dell’esclusione dall’attribuzione di nuove voci salariali, senza incidere sulla conservazione dell’anzianità di servizio.

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