No all’esonero contributivo per cessione di contratto di somministrazione

É stata pubblicata sul sito dei consulenti del lavoro, in data 10 marzo, la risposta dell’Inps a un quesito relativo all’esonero contributivo in relazione a lavoratori assunti con contratto di somministrazione.

L’Istituto chiarisce che, qualora un’agenzia interinale benefici dell’esonero triennale 2015 per un contratto di somministrazione a tempo indeterminato, tale beneficio viene meno qualora il contratto venga risolto in favore dell’utilizzatore, che non può pertanto beneficiare dell’esonero contributivo per il periodo residuo.

La cessione individuale del contratto consiste infatti in una modifica soggettiva del rapporto, effettuata con il consenso delle parti, e implica un passaggio diretto ed immediato del lavoratore presso il nuovo datore di lavoro.

Il rapporto contrattuale deve rimanere immutato nel momento in cui viene ceduto; si ammettono solo modifiche marginali al momento della cessione.

Nei casi in cui l’ex utilizzatore voglia assumere direttamente il lavoratore prima somministrato, invece, non si può parlare di cessione individuale del contratto, in quanto si darebbe luogo a un nuovo rapporto, con oggetto e titolo diversi dal precedente, non più qualificabile come contratto a scopo di somministrazione.

L’Inps precisa pertanto che il beneficio residuo potrebbe trovare applicazione in capo all’ex utilizzatore solo alle condizioni previste dalla circolare n.17/15, ossia a condizione che il lavoratore non sia stato occupato a tempo indeterminato, nel corso degli ultimi sei mesi presso qualsiasi datore di lavoro, ivi incluso il somministratore. 

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