Morte per infortunio sul lavoro: la posizione di garanzia del coordinatore per l’esecuzione non va confusa con quella del datore

La Cassazione Penale, Sezione IV, con sentenza 30 giugno 2021, n. 24915, ha stabilito che il coordinatore per l’esecuzione ha una posizione di garanzia che non va confusa con quella del datore di lavoro. Egli ha un’autonoma funzione di alta vigilanza, che riguarda la generale configurazione delle lavorazioni che comportino rischio interferenziale, e non anche il puntuale controllo, momento per momento, delle singole attività lavorative, che è demandato ad altre figure operative (datore di lavoro, dirigente, preposto). L’unica eccezione è costituita dalla previsione di cui all’articolo 92, lettera f), D.Lgs. 81/2008, secondo cui egli, in caso di pericolo grave e imminente, direttamente riscontrato, ed evidentemente immediatamente percettibile, è tenuto a sospendere le singole lavorazioni fino alla verifica degli avvenuti adeguamenti effettuati dalle imprese interessate. Il coordinatore per l’esecuzione, in altri termini, non è il controllore del datore di lavoro, ma il gestore del rischio interferenziale.

Nel caso di specie, la Suprema Corte ha annullato la decisione della Corte di merito, che aveva condannato per omicidio colposo, in cooperazione colposa tra loro, il committente delle opere di appalto e il coordinatore per la progettazione ed esecuzione dei lavori, ritenendo che l’evento occorso non rientrasse nell’ambito del rischio interferenziale, né fosse evento conseguente a una sfera di garanzia rientrante nell’alta vigilanza dei coordinatori.

 

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